La Finanziaria del 2022 ha rideterminato le aliquote relativa la tassazione Irpef, sia in merito al reddito annuale, che ovviamente in sede mensile.
A tal proposito, per fini conoscitivi, si riportano le nuove aliquote previste.
Imponibile annuo – Imponibile mese
Da 0 a 15.000 23% – Fino a 1250,00 23%
Da 15.001 a 28.000 25% – Da 1250,01 a 2333,33 25%
Da 28.001 a 50.000 35% – Da 2333,34 a 4166,67 35%
Da 50.001 in poi 43% – Da 4166,68 in poi 43%
Tra le altre novità, sono state rideterminate le detrazioni fiscali per lavoro dipendente, la cui spettanza mensile e annuale varia in base al reddito di riferimento.
Le detrazioni per lavoro dipendente sono riproporzionate in base ai giorni di lavoro nell’anno e l’importo spettante risulta essere inversamente proporzionale al reddito, quindi, più alto è il reddito e inferiore sarà
l’importo di detrazione che spetta al lavoratore.
Sotto si riportano le nuove detrazioni fiscali, che a conti fatti hanno determinato un implemento dell’abbattimento dell’imposta maggiore, rispetto al precedente anno fiscale.
REDDITO COMPLESSIVO DETRAZIONE SPETTANTE
Fino a € 15.000 € 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato a € 1.380)
Da € 15.000 fino a € 24.999 € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)]
Da € 25.000 fino a € 28.000 € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] + € 65
Da € 28.001 fino a € 35.000 € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] + € 65
Da € 35.001 fino a € 50.000 € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)]
Oltre € 50.000 Zero
L’ ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI
Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (qualora vi siano una serie di condizioni che a breve vedremo) e senza limiti di età in caso di disabilità. Questo però vuol dire che la disciplina che entrerà in vigore a tale data non ha modificato le detrazioni spettanti per i mesi di gennaio e febbraio, per i figli che abbiano più di 21 anni e in caso di familiari a carico diversi dai figli (coniuge ed altri familiari a carico), la cui disciplina continuerà a rimanere in vigore nel cedolino paga. L’Assegno unico andrà ad assorbire le seguenti prestazioni: • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Esso sarà riconosciuto nelle seguenti casistiche: a) per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza); b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; • svolga il servizio civile universale; c) per ciascun figlio con disabilità a carico, in questo caso non vi sono limiti di età. L’importo dell’assegno avrà i seguenti valori: • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro). • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro); • per ciascun figlio successivo al secondo, quindi dal terzo, è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili; • per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media; • per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Infine, a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. L’assegno viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Da quanto sopra indicato, il reddito sarà determinato mediante “ISEE” ovvero tramite l’indicatore della situazione economica equivalente, che da marzo 2022 diventerà il parametro per percepire e su cui calcolare l’assegno unico universale. Ovviamente fanno eccezione coloro che non vorranno presentarlo, in questo caso la situazione economica sarà identificata con un reddito pari o superiore a 40.000 euro. Gli elementi di riferimento per il calcolo dell’ISEE possono essere così sintetizzati: • reddito di ciascun componente del nucleo familiare; • immobili posseduti da ciascun componente del nucleo familiare; • patrimonio mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare; • possesso di particolari beni da parte di ciascun componente del nucleo familiare. E’ facile notare che con l’assegno unico l’attenzione non è più semplicemente posta sulla situazione reddituale delle famiglie, ma sull’intera situazione patrimoniale. Come sopra evidenziato l’Assegno unico verrà erogato anche in assenza di ISEE, ovvero in presenza di ISEE elevato, in quanto è prevista una somma minima costante legata alla presenza di figli nel nucleo familiare a prescindere dal reddito percepito, questo potrebbe favorire i redditi più alti, che in precedenza magari non rientravano nei parametri per percepire gli assegni del nucleo familiare. Ma come e quando fare domanda?
La domanda per il riconoscimento dell’assegno dovrà essere inoltrata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’Inps (tramite Spid) o tramite intermediari abilitati. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, diversamente nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. In presenza di nascite avvenute durante il periodo di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L’erogazione avviene da parte dell’Inps mediante accredito su Iban, ovvero mediante bonifico domiciliato, quindi non transitando più in busta paga. A parere di chi scrive quanto delineato diventa un ulteriore onere per le famiglie, l’elaborazione dell’ISEE è laboriosa, oltre al fatto che necessiterà mettere a nudo la propria situazione patrimoniale. Tutto l’iter dovrà passare nelle mani di un unico soggetto, ovvero l’Inps che dovrà gestire una mole di dati enorme e questo potrà comportare un rallentamento nell’evasione delle pratiche, con possibili tardivi pagamenti, determinando una immediata riduzione del potere di acquisto delle famiglie. Il trattamento integrativo al reddito. Tra le modifiche fiscali apportate dalla Finanziaria, vi sono quelle relative il trattamento integrativo. La Legge 234 del 2021 ha ridotto a € 15000 la soglia di reddito per il suo riconoscimento automatico, mentre per i redditi fino a € 28000, spetta nel caso vi siano determinate condizioni. In sostanza, il trattamento integrativo per i redditi fino a 15000 viene riconosciuto sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e redditi assimilati, quindi bisognerà essere a debito di Irpef. Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda, quindi l’Irpef non è dovuta. Qualora venga soddisfatta tale condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda, la determinazione dell’importo sarà, quindi, sull’eccedenza del credito. Fino ad oggi la norma fiscale prevedeva che in caso le detrazioni fossero superiori all’imposta le stesse sarebbero state perse, oggi questo principio è stato modificato, in questo caso il trattamento integrativo sarà riconosciuto fino a concorrenza del credito in eccesso rispetto all’imposta dovuta, per un importo non superiore a € 1200,00. Quindi mentre per i redditi fino a 15000, in caso di Irpef a debito, avrò il riconoscimento automatico, nel secondo caso sarà consigliabile richiedere il riconoscimento solo in sede di conguaglio al fine di non dover restituire tutto l’importo percepito. Qualora non si abbiano detrazioni per carichi familiari di particolare spessore, sarà opportuno rinviare la verifica della spettanza, solo in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di elaborazione del 730, che ritengo al momento la scelta più saggia.
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